SPORT DILETTANTISTICO E “GRANDE FRATELLO FISCALE”
- Associazioni sportive dilettantistiche
- Società sportive di capitali dilettantistiche senza fine di lucro
Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI IVA “SOPRA SOGLIA”
Con il Provvedimento Protocollo n. 2010/184182 del 22 Dicembre 2010 il Direttore della Agenzia delle Entrate ha emanato le regole di attuazione del nuovo adempimento in parola previsto dall’art. 21 del Decreto Legge 31-5-2010, n. 78.
Ecco in sintesi i punti principali:
Punto |
Anno 2010 (periodo transitorio) |
Soggetti obbligati a Comunicazione |
Tutti i soggetti titolari di partita Iva |
Cessioni di beni a privati (non soggette a fatturazione) PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI |
No comunicazione |
Prestazioni di servizi a privati (non soggette a fatturazione) PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI |
No comunicazione |
Cessioni di beni a soggetti Iva (obbligo fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura) |
Prestazioni di servizi a soggetti Iva (obbligo di fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura) |
Acquisti di beni da soggetti Iva (obbligo fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura) |
Acquisti di servizi da soggetti Iva (obbligo di fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura) |
OPERAZIONI RIPETUTE NELL’ANNO IN BASE A CONTRATTI (singola operazione sotto soglia) |
Obbligo comunicazione se i corrispettivi da pagare o da ricevere in un anno solare sono di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura) |
Modalità presentazione comunicazione |
Telematica:
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Termine invio telematico comunicazione |
31 OTTOBRE 2011 |
Punto |
Anno 2011 (a regime) |
Soggetti obbligati a Comunicazione |
Tutti i soggetti titolari di partita iva |
Cessioni di beni a privati (non soggette a fatturazione) PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI |
Obbligo comunicazione per le operazioni effettuate dal 1° Maggio e di importo pari o superiore a € 3.600 (iva compresa) |
Prestazioni di servizi a privati (non soggette a fatturazione) PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI |
Obbligo comunicazione per le operazioni effettuate dal 1° Maggio e di importo pari o superiore a € 3.600 (iva compresa) |
Cessioni di beni a soggetti Iva (obbligo fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura) |
Prestazioni di servizi a soggetti Iva (obbligo di fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura) |
Acquisti di beni da soggetti Iva (obbligo fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura) |
Acquisti di servizi da soggetti Iva (obbligo di fatturazione) OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE |
Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura) |
OPERAZIONI RIPETUTE NELL’ANNO IN BASE A CONTRATTI (singola operazione sotto soglia) |
Obbligo comunicazione se i corrispettivi da pagare o da ricevere in un anno solare sono di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura) |
Modalità presentazione comunicazione |
Telematica: - a cura del contribuente dopo accredito sul sito www.agenziaentrate.it - a mezzo intermediario |
Termine invio telematico comunicazione |
30 APRILE 2012 |
Cliente privato RESIDENTE (non titolare di partita Iva)
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Cliente privato NON RESIDENTE (non titolare di partita Iva) |
Cliente / Fornitore COMUNITARIO (UE) (titolare di posizione Iva) |
Cliente / Fornitore ITALIA (titolare di posizione Iva) |
Cognome
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Cognome |
Denominazione ditta |
Denominazione ditta |
Nome
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Nome |
Città estera del domicilio fiscale |
Sede legale (indirizzo completo) |
Luogo di nascita
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Luogo di nascita |
Stato estero del domicilio fiscale |
Numero di codice fiscale |
Data di nascita
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Data di nascita |
Indirizzo estero del domicilio fiscale |
Numero di partita Iva |
Residenza (indirizzo, cap, comune, prov)
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Residenza (indirizzo, cap, comune, prov) |
Numero di identificativo fiscale (posizione iva) |
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Numero di codice fiscale
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Numero di codice fiscale |
Data della operazione (giorno / mese / anno)
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Data della operazione (giorno / mese / anno)
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Data della operazione (giorno / mese / anno) |
Data della operazione (giorno / mese / anno)
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Imponibile della fattura (iva esclusa) |
Imponibile della fattura (iva esclusa) |
Corrispettivo della operazione (iva inclusa) |
Corrispettivo della operazione (iva inclusa)
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Iva |
Iva |
Il nuovo adempimento amministrativo, annunciato nella Manovra della scorsa Primavera, merita alcune considerazioni sul fronte della sua applicazione in capo ai sodalizi sportivi dilettantistici che operano in regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Alla luce della norma e della relativa prassi rese pubbliche, non sembra evincersi un esonero per i soggetti in parola, se con quel “tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” si intende indicare quali obbligati tutti i contribuenti titolari di una posizione iva, indipendentemente dal regime in cui essi operano.
Così fu in sede di emanazione delle norme attuative in occasione del ripristino momentaneo dell’obbligo degli elenchi iva clienti e fornitori (2006 – 2007), salvo poi, dopo le pressioni del mondo istituzionale sportivo, decretare da parte del legislatore l’esonero.
Ricalcando in linea di massima i principi ispiratori dei suddetti elenchi, la comunicazione annuale delle operazioni sopra soglia entra a sua volta inevitabilmente in conflittualità contro la ratio legis alla base della Legge n. 398 del 1991, che si regge sul compromesso “imposte minime, ma certe” da una parte e “semplificazione contabile – tributaria” dall’altra:
- esonero dall’obbligo di compilare il registro Iva dei fornitori ed il registro Iva dei clienti;
- esonero dagli obblighi annuali Iva (Comunicazione Iva, Dichiarazione Iva …).
Nei prossimi mesi scopriremo se vi saranno i presupposti politico-ambientali per una azione delle istituzioni sportive a livello nazionale presso la direzione centrale della Agenzia delle Entrate, volta ad ottenere un aggiustamento del tiro a favore degli enti forfetari.
Ed in conclusione, sempre in materia di esoneri, cogliendo la novità sostanziale rispetto agli elenchi di un tempo della comunicazione in oggetto, che censisce anche le operazioni sopra soglia (€ 3.600) rese a favore dei privati non soggetti iva per misurarne la capacità di spesa (consumi) in rapporto a quella reddituale (cosiddetto “spesometro”), fa pensare che un circolo sportivo esclusivo, dotato solo di codice fiscale, potrà non schedare i corrispettivi specifici dei servizi di alto profilo offerti ai propri soci.
Carlo Guglielminotti Bianco (Consulente Centro Provinciale di Torino)