Sport dilettantistico e ''Grande Fratello Fiscale''

Giovedì 19 Gennaio 2012 12:51 stefano
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SPORT DILETTANTISTICO E “GRANDE FRATELLO FISCALE”
-       Associazioni sportive dilettantistiche
-       Società sportive di capitali dilettantistiche senza fine di lucro
Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI IVA “SOPRA SOGLIA”
Con il Provvedimento Protocollo n. 2010/184182 del 22 Dicembre 2010 il Direttore della Agenzia delle Entrate ha emanato le regole di attuazione del nuovo adempimento in parola previsto dall’art. 21 del Decreto Legge 31-5-2010, n. 78.



Ecco in sintesi i punti principali:

 

Punto

Anno 2010 (periodo transitorio)

Soggetti obbligati a Comunicazione

Tutti i soggetti titolari di partita Iva

Cessioni di beni a privati

(non soggette a fatturazione)

PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI

No comunicazione

Prestazioni di servizi a privati

(non soggette a fatturazione)

PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI

No comunicazione

Cessioni di beni a soggetti Iva

(obbligo fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura)

Prestazioni di servizi a soggetti Iva

(obbligo di fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura)

Acquisti di beni da soggetti Iva

(obbligo fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura)

Acquisti di servizi da soggetti Iva

(obbligo di fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura)

OPERAZIONI RIPETUTE NELL’ANNO IN BASE A CONTRATTI  (singola operazione sotto soglia)

Obbligo comunicazione se i corrispettivi da pagare o da ricevere in un anno solare sono di importo pari o superiore a € 25.000 (al netto della Iva in fattura)

Modalità presentazione comunicazione

Telematica:

Termine invio telematico comunicazione

31 OTTOBRE 2011

Punto

Anno 2011 (a regime)

Soggetti obbligati a Comunicazione

Tutti i soggetti titolari di partita iva

Cessioni di beni a privati

(non soggette a fatturazione)

PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI

Obbligo comunicazione per le operazioni effettuate dal 1° Maggio e di importo pari o superiore a € 3.600 (iva compresa)

Prestazioni di servizi a privati

(non soggette a fatturazione)

PRIVATI NON RESIDENTI INCLUSI

Obbligo comunicazione per le operazioni effettuate dal 1° Maggio e di importo pari o superiore a € 3.600 (iva compresa)

Cessioni di beni a soggetti Iva

(obbligo fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura)

Prestazioni di servizi a soggetti Iva

(obbligo di fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura)

Acquisti di beni da soggetti Iva

(obbligo fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura)

Acquisti di servizi da soggetti Iva

(obbligo di fatturazione)

OPERAZIONI INTRA UE INCLUSE

Obbligo comunicazione per le operazioni di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura)

OPERAZIONI RIPETUTE NELL’ANNO IN BASE A CONTRATTI  (singola operazione sotto soglia)

Obbligo comunicazione se i corrispettivi da pagare o da ricevere in un anno solare sono di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto della Iva in fattura)

Modalità presentazione comunicazione

Telematica:

-       a cura del contribuente dopo accredito sul sito www.agenziaentrate.it

-       a mezzo intermediario

Termine invio telematico comunicazione

30 APRILE 2012

SCHEDATURA DELLE OPERAZIONI SOPRA SOGLIA (DATI INTERLOCUTORE E DATI TRANSAZIONE

Cliente privato

RESIDENTE

(non titolare di partita Iva)

Cliente privato

NON RESIDENTE

(non titolare di partita Iva)

Cliente / Fornitore        COMUNITARIO (UE)

(titolare di posizione Iva)

Cliente / Fornitore

ITALIA

(titolare di posizione Iva)

Cognome

 

Cognome

Denominazione ditta

Denominazione ditta

Nome

 

Nome

Città estera del domicilio fiscale

Sede legale (indirizzo completo)

Luogo di nascita

 

Luogo di nascita

Stato estero del domicilio

fiscale

Numero di codice fiscale

Data di nascita

 

Data di nascita

Indirizzo estero del domicilio fiscale

Numero di partita Iva

Residenza (indirizzo, cap, comune, prov)

 

Residenza (indirizzo, cap, comune, prov)

Numero di identificativo fiscale (posizione iva)

 

Numero di codice fiscale

 

Numero di codice fiscale

Data della operazione (giorno / mese / anno)

Data della operazione (giorno / mese / anno)

Data della operazione (giorno / mese / anno)

Data della operazione (giorno / mese / anno)

Imponibile della fattura (iva esclusa)

Imponibile della fattura (iva esclusa)

Corrispettivo della operazione (iva inclusa)

Corrispettivo della operazione (iva inclusa)

Iva

Iva

Note a commento 24-12-2010

Il nuovo adempimento amministrativo, annunciato nella Manovra della scorsa Primavera, merita alcune considerazioni sul fronte della sua applicazione in capo ai sodalizi sportivi dilettantistici che operano in regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.


Alla luce della norma e della relativa prassi rese pubbliche, non sembra evincersi un esonero per i soggetti in parola, se con quel  “tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” si intende indicare quali obbligati tutti i contribuenti  titolari di una posizione iva, indipendentemente dal regime in cui essi operano.

Così fu in sede di emanazione delle norme attuative in occasione del ripristino momentaneo dell’obbligo degli elenchi iva clienti e fornitori (2006 – 2007), salvo poi, dopo le pressioni del mondo istituzionale sportivo, decretare da parte del legislatore l’esonero.
Ricalcando in linea di massima i principi ispiratori dei suddetti elenchi, la comunicazione annuale delle operazioni sopra soglia entra a sua volta  inevitabilmente in conflittualità contro la ratio legis alla base della Legge n. 398 del 1991, che si regge sul compromesso “imposte minime, ma certe” da una parte e “semplificazione contabile – tributaria” dall’altra:
-          esonero dall’obbligo   di compilare il registro Iva dei fornitori ed il registro Iva dei clienti;
-          esonero dagli obblighi annuali Iva (Comunicazione Iva, Dichiarazione Iva …).


Nei prossimi mesi scopriremo se vi saranno i presupposti politico-ambientali per una azione delle istituzioni sportive a livello nazionale presso la direzione centrale della Agenzia delle Entrate, volta ad ottenere un aggiustamento del tiro a favore degli enti forfetari.
Ed in conclusione, sempre in materia di esoneri, cogliendo la novità sostanziale rispetto agli elenchi di un tempo della comunicazione in oggetto, che censisce anche le operazioni sopra soglia (€ 3.600)  rese a favore dei privati non soggetti iva per misurarne la capacità di spesa (consumi) in rapporto a quella reddituale (cosiddetto “spesometro”), fa pensare che un circolo sportivo esclusivo, dotato solo di codice fiscale, potrà non schedare i corrispettivi specifici dei servizi di alto profilo offerti ai propri soci.


Carlo Guglielminotti Bianco (Consulente Centro Provinciale di Torino)

Ultimo aggiornamento Sabato 11 Aprile 2020 17:23

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